Art. 4.

      1. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «all'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «al dieci per mille»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in parte, alle associazioni e alle organizzazioni delle donne iscritte al relativo Albo».

      2. All'articolo 50, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «Conferenza episcopale italiana» sono inserite le seguenti: «e all'Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne».